FAQ: Frequently Asked Questions

– Sto ospitando delle persone ucraine in casa mia, è possibile avere un supporto economico?

Al momento non sono previsti supporti economici per coloro che ospitano persone ucraine a titolo spontaneo presso le proprie abitazioni.

– Ho un appartamento indipendente da mettere a disposizione per famiglie ucraine, cosa devo fare?

È possibile segnalare la disponibilità dello stesso tramite la compilazione del seguente modulo ospitalità per profughi ucraini, disponibile sul sito del Comune di Cremona e valido per tutto il territorio della Provincia di Cremona.

– Ci sono raccolte solidali attive (raccolte indumenti, giochi, medicinali ecc)?

Ci sono numerose attività spontanee di raccolte solidali attive, ti invitiamo a informarti su quali sono presenti nel tuo Comune.

– Voglio offrirmi come volontario/a per aiutare le famiglie ucraine. Cosa devo fare?

Non ci sono al momento attività di volontariato strutturate a livello provinciale. E’ bene interessarsi direttamente a livello locale presso associazioni territoriali, comuni e parrocchie.

– Posso prendere in affido un minore proveniente dall’Ucraina?

Non è possibile prendere in affido minori provenienti dall’Ucraina in maniera spontanea e immediata.

L’affido è tutelato da leggi nazionali e internazionali e non esistono al momento forme di affido temporaneo di minori stranieri non accompagnati, che devono essere ospitati in strutture riconosciute dalla legge.

 – Cosa posso fare per aiutare le persone in fuga dall’ucraina?

E’ possibile contribuire alle numerose raccolte fondi, oppure mettere a disposizione appartamenti vuoti da dedicare all’accoglienza governativa, oppure rimanere informati su attività locali organizzate a supporto dei cittadini ucraini dall’associazionismo cremonese.

– Posso fare una donazione?

Esistono numerose forme per fare una donazione, il consiglio è quello di affidarsi alle raccolte fondi promosse dai Comuni o da enti accreditati e riconosciuti. Diffidate dalle raccolte fondi porta a porta e segnalate sempre ai Comuni richieste di denaro di questo tipo, perché sono una truffa.

 

Forme d'accoglienza

- IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI)

Il SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Alcune delle caratteristiche principali del Sistema di Accoglienza e Integrazione sono:

  • il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello
  • la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza senza che questo abbia alcun costo per l’ Ente Locale che, al contrario, può rendicontare -per esempio- le spese del suo personale dedicato all’attuazione del progetto che comunque viene gestito da un Ente del Terzo Settore
  • le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti enti gestori, soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi e che si occupano dell’assistenza quotidiana delle persone accolte e della loro integrazione socio economica;
  • la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione.

progetti territoriali del SAI sono caratterizzati da un protagonismo attivo degli Enti Locali, siano essi grandi città o piccoli centri, aree metropolitane o cittadine di provincia. La realizzazione di progetti SAI diffusi sul tutto il territorio nazionale, ideati e attuati con la diretta partecipazione degli attori locali – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

IL SERVIZIO CENTRALE

Il Servizio Centrale è stato istituito dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI. A sua volta ANCI, per l’attuazione delle attività, si avvale del supporto operativo della Fondazione Cittalia.

Al Servizio centrale spettano i compiti di:

  • assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza integrata
  • monitoraggio dei servizi di accoglienza e delle presenze sul territorio di beneficiari di protezione internazionale
  • creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei beneficiari di protezione internazionale
  • diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA

La micro accoglienza diffusa è l’approccio alla gestione dell’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo che prevede la distribuzione delle persone in appartamenti diffusi sui territori, contraria alla concentrazione in grandi centri di numerose persone che impattano le comunità locali in maniera significativa.

La micro accoglienza diffusa crede in un’accoglienza che curi le relazioni territoriali e di vicinanza, promuovendo attività di incontro e scambio all’interno di condomini, quartieri, piccoli paesi, ma anche tra realtà associative e volontaristiche e le persone accolte per costruire comunità resilienti.

 

- I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (C.A.S.)

I C.A.S. sono strutture di prima accoglienza disciplinate dall’art.10 del decreto legislativo 142 del 2015 , attivate dalla Prefettura, sentito l’ente locale nel cui territorio è presente la struttura, mediante procedura di selezione di enti gestori dei servizi di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistica – culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio, secondo lo schema di capitolato di gara d’appalto definito dal d.m. 24 febbraio 2021.

 

- ULTERIORI FORME DI ACCOGLIENZA

Il decreto legge del 21 marzo 2022 n. 21, nell’ambito delle misure volte a contrastare gli effetti umanitari della crisi ucraina, ha previsto ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito dei C.A.S., da attuare mediante i Comuni, gli enti locali del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che saranno definite da ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Normativa

Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Ordinanza CDPC n. 876 del 13 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e  l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

Ordinanza CDPC n. 873 del 6 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

Ordinanza CDPC n. 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16 - Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina

Soggiorno sul territorio

Se hai la cittadinanza ucraina sei esente dal visto per 90 giorni.

Coloro che ti stanno ospitando devono compilare il modulo di ospitalità.

Cosa fare:

– La comunicazione di ospitalità è una comunicazione obbligatoria che deve fare chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria.

Va consegnata o inviata entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza del Comune di riferimento, allegando il documento della persona ospitante e della persona ospitata.

  1. Nel caso di persone domiciliate nel Comune di Cremona la predetta comunicazione deve essere presentata presso il corpo di guardia della locale Questura in triplice copia, allegando il documento di riconoscimento della persona ospitata e dell’ospitante, unitamente alla documentazione che attesta la disponibilità dell’alloggio da parte di quest’ultimo (contratto di locazione o atto di proprietà).N.B. QUALORA NON SI FOSSE PROPRIETARIO DELL’APPARTAMENTO E’ NECESSARIO ALLEGARE ANCHE IL DOCUMENTO DEL PROPRIETARIO CON LA DICHIARAZIONE RESA DA QUEST’ULTIMO DI ACCONSENTIRE ALL’OSPITALITA’.
  2. Nel caso di persone domiciliate nel Comune di Crema la predetta comunicazione deve essere presentata presso l’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Crema, allegando il documento di riconoscimento della persona ospitata e dell’ospitante, unitamente alla documentazione che attesta la disponibilità dell’alloggio da parte di quest’ultimo (contratto di locazione o atto di proprietà).
  3. Per tutti gli altri Comuni l’ospitalità va fatta pervenire all’autorità Comunale preposta. Sarà compito del Comune inviarla successivamente alla Questura di Cremona tramite l’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Scarica qui il modulo Comunicazione di Ospitalità 

 

Regolarità del soggiorno:

I cittadini e le cittadine Ucraine sono esenti visto per 90 giorni, pertanto in questo lasso di tempo sono considerati/e regolari sul territorio italiano e autorizzati a permanere.

1. Protezione temporanea: informazioni sulla protezione temporanea

Si tratta di un particolare permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 286/98, a seguito di D.P.C.M., in deroga alla normativa sull’immigrazione per rilevanti esigenze umanitarie, quali i conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’UE. Attualmente la disposizione emessa nei confronti dei cittadini ucraini prevede il rilascio di un permesso di soggiorno con validità fino al 4 Marzo 2023, che consentirà loro di svolgere regolare attività lavorativa e di poter accedere a vari servizi, quali quelli sanitari e scolastici.     

IL CITTADINO UCRAINO MANTERRÀ LA PROPRIA CITTADINANZA ED AVRA’ POSSIBILITA’ DI RIENTRARE NEL PROPRIO PAESE D’ORIGINE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN OBBLICO ALLA PERMANENZA IN ITALIA FINO ALLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

Cosa serve per ottenere il permesso di soggiorno per protezione temporanea

Il cittadino ucraino che vuole ottenere il permesso di soggiorno per protezione temporanea dovrà recarsi presso l’Ufficio Immigrazione competente in base all’attuale domicilio munito di documenti attestanti la cittadinanza ucraina, due fototessere e la dichiarazione di ospitalità regolarmente depositata (è preferibile che siano accompagnati dalla persona ospitante). Nella medesima occasione o, nelle ipotesi di maggiore affluenza, in data successiva con specifico invito, verranno sottoposti al fotosegnalamento necessario ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno elettronico. Terminata la procedura di richiesta dovranno attendere la convocazione per il ritiro del permesso di soggiorno, che avverrà tramite messaggio inviato al numero telefonico rilasciato in sede di formalizzazione dell’istanza.

Qualora la persona fosse accompagnata da un minore d’età e fosse sprovvista di documenti attestanti l’eventuale legame di parentela, prima di procedere alla formalizzazione dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, la stessa dovrà rendere dichiarazioni in merito al legame esistente con il minore, che verranno comunicate alla competente Procura minorile.

2. Domanda d’asilo (o domanda di protezione internazionale):

Si tratta di un diritto garantito dalla normativa nazionale e internazionale che segue un iter procedurale più lungo rispetto alla protezione temporanea.

La domanda può essere presentata dal cittadino/a straniero/a presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale oppure presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
La Questura provvede a fotosegnalare la persona richiedente e raccogliere le informazioni generali tramite il modello C3 e provvede successivamente ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale competente, che deciderà in merito al riconoscimento dello status di rifugiato o altra protezione.

Al/alla richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di 6 mesi rinnovabili fino alla definizione del procedimento (valido solo sul territorio italiano).

QUESTA TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PREVEDE IL RITIRO DEL PASSAPORTO E CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ AL RIENTRO NEL PAESE D’ORIGINE; IL PERMESSO RILASCIATO HA VALIDITÀ ESCLUSIVAMENTE SUL TERRITORIO ITALIANO.

Cosa serve per presentare domanda d’asilo:

il cittadino ucraino che vorrà richiedere il permesso di soggiorno per richiesta asilo dovrà presentarsi presso lo sportello asilanti dell’Ufficio Immigrazione competente in base all’attuale domicilio provvisto di due fototessere, una marca da bollo da euro 16,00, la documentazione attestante le generalità e quant’altro possa permettere una valutazione delle motivazioni per il quale non si può o vuole far rientro nel proprio Paese.

IMPORTANTE: Al momento è consigliabile attendere a depositare la richiesta di asilo per vagliare la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea, come previsto dalla Direttiva Europea per coloro che fuggono dall’Ucraina.

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ORARI APERTURA SPORTELLO IMMIGRAZIONE PER EMERGENZA UCRAINA

Questura di Cremona                  lun – ven  15.00 – 18.00    sab 08.30 – 12.30

Commissariato P.S. Crema      lun – ven  14.00 – 17.00    sab 08.30 – 12.30                             

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– Rappresentanze diplomatiche Ucraine in Italia: https://www.ambasciata.net/esteri/16775/Ucraina-a-Roma

 Consolato Generale d’Ucraina a Milano Via Ludovico di Breme n.11 Tel. 02 801333

 Ambasciata dell’Ucraina in Italia Via Guido d’Arezzo, 9, 00198 Roma RM Tel. 06 841 26305
(+39) 06 841 2630

 

L’Ambasciata d’Ucraina in Italia ha emanato due note verbali:

  1. I cittadini e le cittadine ucraine senza documenti del proprio Paese saranno identificati nei consolati
  2. La durata dei passaporti ucraini è prolungata fino a 5 anni e i minori di 16 anni possono essere inseriti sui passaporti dei genitori.