Soggiorno sul territorio

Se hai la cittadinanza ucraina sei esente dal visto per 90 giorni.

Coloro che ti stanno ospitando devono compilare il modulo di ospitalità.

Cosa fare:

– La comunicazione di ospitalità è una comunicazione obbligatoria che deve fare chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria.

Va consegnata o inviata entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza del Comune di riferimento, allegando il documento della persona ospitante e della persona ospitata.

  1. Nel caso di persone domiciliate nel Comune di Cremona la predetta comunicazione deve essere presentata presso il corpo di guardia della locale Questura in triplice copia, allegando il documento di riconoscimento della persona ospitata e dell’ospitante, unitamente alla documentazione che attesta la disponibilità dell’alloggio da parte di quest’ultimo (contratto di locazione o atto di proprietà).N.B. QUALORA NON SI FOSSE PROPRIETARIO DELL’APPARTAMENTO E’ NECESSARIO ALLEGARE ANCHE IL DOCUMENTO DEL PROPRIETARIO CON LA DICHIARAZIONE RESA DA QUEST’ULTIMO DI ACCONSENTIRE ALL’OSPITALITA’.
  2. Nel caso di persone domiciliate nel Comune di Crema la predetta comunicazione deve essere presentata presso l’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Crema, allegando il documento di riconoscimento della persona ospitata e dell’ospitante, unitamente alla documentazione che attesta la disponibilità dell’alloggio da parte di quest’ultimo (contratto di locazione o atto di proprietà).
  3. Per tutti gli altri Comuni l’ospitalità va fatta pervenire all’autorità Comunale preposta. Sarà compito del Comune inviarla successivamente alla Questura di Cremona tramite l’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Scarica qui il modulo Comunicazione di Ospitalità 

 

Regolarità del soggiorno:

I cittadini e le cittadine Ucraine sono esenti visto per 90 giorni, pertanto in questo lasso di tempo sono considerati/e regolari sul territorio italiano e autorizzati a permanere.

1. Protezione temporanea: informazioni sulla protezione temporanea

Si tratta di un particolare permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 286/98, a seguito di D.P.C.M., in deroga alla normativa sull’immigrazione per rilevanti esigenze umanitarie, quali i conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’UE. Attualmente la disposizione emessa nei confronti dei cittadini ucraini prevede il rilascio di un permesso di soggiorno con validità fino al 4 Marzo 2023, che consentirà loro di svolgere regolare attività lavorativa e di poter accedere a vari servizi, quali quelli sanitari e scolastici.     

IL CITTADINO UCRAINO MANTERRÀ LA PROPRIA CITTADINANZA ED AVRA’ POSSIBILITA’ DI RIENTRARE NEL PROPRIO PAESE D’ORIGINE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN OBBLICO ALLA PERMANENZA IN ITALIA FINO ALLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

Cosa serve per ottenere il permesso di soggiorno per protezione temporanea

Il cittadino ucraino che vuole ottenere il permesso di soggiorno per protezione temporanea dovrà recarsi presso l’Ufficio Immigrazione competente in base all’attuale domicilio munito di documenti attestanti la cittadinanza ucraina, due fototessere e la dichiarazione di ospitalità regolarmente depositata (è preferibile che siano accompagnati dalla persona ospitante). Nella medesima occasione o, nelle ipotesi di maggiore affluenza, in data successiva con specifico invito, verranno sottoposti al fotosegnalamento necessario ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno elettronico. Terminata la procedura di richiesta dovranno attendere la convocazione per il ritiro del permesso di soggiorno, che avverrà tramite messaggio inviato al numero telefonico rilasciato in sede di formalizzazione dell’istanza.

Qualora la persona fosse accompagnata da un minore d’età e fosse sprovvista di documenti attestanti l’eventuale legame di parentela, prima di procedere alla formalizzazione dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, la stessa dovrà rendere dichiarazioni in merito al legame esistente con il minore, che verranno comunicate alla competente Procura minorile.

2. Domanda d’asilo (o domanda di protezione internazionale):

Si tratta di un diritto garantito dalla normativa nazionale e internazionale che segue un iter procedurale più lungo rispetto alla protezione temporanea.

La domanda può essere presentata dal cittadino/a straniero/a presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale oppure presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
La Questura provvede a fotosegnalare la persona richiedente e raccogliere le informazioni generali tramite il modello C3 e provvede successivamente ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale competente, che deciderà in merito al riconoscimento dello status di rifugiato o altra protezione.

Al/alla richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di 6 mesi rinnovabili fino alla definizione del procedimento (valido solo sul territorio italiano).

QUESTA TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PREVEDE IL RITIRO DEL PASSAPORTO E CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ AL RIENTRO NEL PAESE D’ORIGINE; IL PERMESSO RILASCIATO HA VALIDITÀ ESCLUSIVAMENTE SUL TERRITORIO ITALIANO.

Cosa serve per presentare domanda d’asilo:

il cittadino ucraino che vorrà richiedere il permesso di soggiorno per richiesta asilo dovrà presentarsi presso lo sportello asilanti dell’Ufficio Immigrazione competente in base all’attuale domicilio provvisto di due fototessere, una marca da bollo da euro 16,00, la documentazione attestante le generalità e quant’altro possa permettere una valutazione delle motivazioni per il quale non si può o vuole far rientro nel proprio Paese.

IMPORTANTE: Al momento è consigliabile attendere a depositare la richiesta di asilo per vagliare la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea, come previsto dalla Direttiva Europea per coloro che fuggono dall’Ucraina.

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ORARI APERTURA SPORTELLO IMMIGRAZIONE PER EMERGENZA UCRAINA

Questura di Cremona                  lun – ven  15.00 – 18.00    sab 08.30 – 12.30

Commissariato P.S. Crema      lun – ven  14.00 – 17.00    sab 08.30 – 12.30                             

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– Rappresentanze diplomatiche Ucraine in Italia: https://www.ambasciata.net/esteri/16775/Ucraina-a-Roma

 Consolato Generale d’Ucraina a Milano Via Ludovico di Breme n.11 Tel. 02 801333

 Ambasciata dell’Ucraina in Italia Via Guido d’Arezzo, 9, 00198 Roma RM Tel. 06 841 26305
(+39) 06 841 2630

 

L’Ambasciata d’Ucraina in Italia ha emanato due note verbali:

  1. I cittadini e le cittadine ucraine senza documenti del proprio Paese saranno identificati nei consolati
  2. La durata dei passaporti ucraini è prolungata fino a 5 anni e i minori di 16 anni possono essere inseriti sui passaporti dei genitori.